MiFID II, Quali Sono le Novità? “Cambiare tutto, affinchè tutto cambi”
Con il 2018 è in arrivo una vera e propria rivoluzione sui mercati finanziari europei: è stata infatti fissata per il 3 gennaio prossimo venturo l’entrata in vigore della direttiva 2014/65/UE, meglio nota come MiFID II, che assieme al regolamento 600 del 2014 (MiFIR) costituirà il quadro giuridico applicabile alle società di investimento e ai mercati regolamentati.
In principio, l’adozione delle misure era stata prevista entro il luglio del 2016, ma la stessa Commissione ne ha imposto il differimento a fronte delle molteplici e complesse sfide che essa avrebbe comportato per gli attori economici e per gli stessi regolatori.
Più precisamente, in Italia l’attuazione è stata affidata al decreto legislativo 129 del 2017, entrato in vigore il 26 agosto e contenente modifiche al Testo Unico della Finanza: oltre ad un netto (e prevedibile) focus sull’informazione – con particolare riferimento alle varie voci di costo e commissioni legate agli investimenti, anche nelle fasi successive alla negoziazione e al collocamento – e sulla consulenza finanziaria cosiddetta “indipendente”, basata sull’analisi ed esposizione di una gamma adeguatamente ampia di prodotti, offerti da imprese concorrenti tra loro.
Queste le principali novità apportate dalla Direttiva MiFID II:
1) Alle autorità di controllo sarà offerta la possibilità di vietare tout court la negoziazione di strumenti finanziari in presenza di rischi per la clientela o per l’ordinato sviluppo del mercato, senza più dover percorrere la strada“secondaria” della non approvazione del prospetto informativo.
2) Trovano espressa menzione e regolamentazione le transazioni fuori borsa (svolte sui mercati cosiddetti Over The Counter), comprese a determinate condizioni anche quelle di derivati su merci, nonché la negoziazione tramite algoritmi e l’high-frequency trading.
3) A seguito di molteplici spunti espressi ai più alti livelli delle vigilanza finanziaria mondiale, la disciplina anche di dettaglio riguarda anche la “ingegnerizzazione” degli strumenti finanziari, e non più soltanto l’informazione al mercato. Semplificando grandemente si può affermare che, ai sensi della MiFID, il rispetto degli obblighi informativi e comportamentali consentiva all’impresa di vendere qualunque prodotto a qualunque tipologia di cliente; secondo l’attuale versione della direttiva, invece, i prodotti finanziari devono essere riferiti ad uno specifico target di clienti – tale in ragione della competenza, della propensione al rischio, del background finanziario dei suoi componenti – già a monte, al momento della loro creazione.
Si parla a tale proposito di Product Governance, alla quale naturalmente dovranno accompagnarsi idonee politiche di distribuzione e vendita.
4) Considerate le gravissime distorsioni verificatesi prima e durante la crisi finanziaria, sono espressamente vietati tutti i meccanismi di incentivo e di remunerazione tali da indurre gli operatori a raccomandare investimenti diversi da quelli ritenuti maggiormente rispondenti al profilo del proprio cliente. Sono inoltre richiesti per il personale un adeguato livello di conoscenze e competenze e specifici percorsi di formazione.
5) E’ stato reso più stringente il controllo, anche e soprattutto interno, sui conflitti di interessi – particolarmente pericolosi e frequenti – in capo ad imprese che esercitano simultaneamente più attività. Fermo restando il dovere per gli operatori di “adottare provvedimenti efficaci per identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse nonché attenuar(ne), per quanto possibile, il potenziale impatto”, viene espressamente imposto di informare in merito il cliente anche quando, nonostante i provvedimenti adottati, permane il pericolo di causargli nocumento, secondo un meccanismo genericamente riconducibile al modello “comply or explain”.
Alla luce di ciò, se è certamente vero che – e lo afferma la stessa Commissione – “la crisi finanziaria ha messo in evidenza i limiti della capacità dei clienti non al dettaglio di valutare il rischio dei loro investimenti”, è altrettanto vero che MiFID II sembra un passo nella giusta direzione che, se accompagnato da una corretta e ampia consapevolezza da parte deli attori del mercato, può determinare un’importante iniezione di fiducia nel sistema.
Di Lara Longinotti
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