Banche Popolari: la Riforma al Vaglio della Corte Costituzionale

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Alla fine di marzo si è scritto un altro capitolo della già complessa storia della riforma delle banche popolari, disposta con il decreto legge 3 del 2015, attuata con le Disposizioni emanate da Banca d’Italia nel giugno del 2015 ed entrate in vigore il 27 giugno 2015; e proprio da questa data è stata fissata la decorrenza del periodo transitorio di 18 mesi concesso agli istituti interessati per adeguarsi.

Tra i primi a porre radicalmente in discussione la riforma – tanto fortemente voluta dal governo Renzi da superare il vaglio delle Camere anche grazie a molteplici voti di fiducia – vi è stata la regione Lombardia, che ha ritenuto violate le proprie competenze normative e ha pertanto sollevato un conflitto di attribuzioni, sul quale la Corte Costituzionale si è pronunciata alla fine di dicembre 2016. Le doglianze espresse dalla Regione sono state peraltro ritenute non fondate, e già in quell’occasione la Consulta ha ritenuto “congrua” la soglia di 8 miliardi di Euro di attivi, oltre la quale le banche popolari devono necessariamente deliberare la trasformazione in società per azioni – salva, ovviamente, la possibilità di ridurre il proprio capitale.

Per altro verso, si era criticato da più parti il ricorso al decreto-legge, che come noto andrebbe utilizzato solo in casi di “necessità ed urgenza” e non rappresenta invece uno strumento opportuno ove si voglia, come effettivamente è avvenuto, riformare in maniera importante il sistema bancario modificando una norma “quadro” quale è il Testo Unico Bancario. Da parte sua la Corte ha rigettato anche questa eccezione, affermando che il governo aveva agito per adeguare il “sistema bancario agli indirizzi europei” e per rispondere alle “forti sollecitazioni del Fondo monetario internazionale e dell’Ocse”.

Quasi contemporaneamente, il Consiglio di Stato aveva emesso un’ordinanza di sospensione delle Disposizioni di vigilanza, nella parte in cui consentono di disciplinare “anche in deroga alle norme di legge” il diritto di recesso del socio a seguito della delibera di trasformazione, a fronte del quale peraltro il decreto permette di elargire un rimborso monetario limitato o anche nullo, e non solo differito per un periodo di tempo predeterminato come invece richiede il codice civile, “quando ciò sia necessario a mantenere un livello adeguato di capitale di qualità primaria (Common Equity Tier, o Cet 1)”. La decisione si è basata su numerosi ricorsi esperiti, tra l’altro, da Banca Popolare di Sondrio, Banca Popolare di Bari e da varie associazioni di consumatori, rigettati dal Tar, ma ritenuti invece fondati in secondo grado, ed ha posto in discussione proprio la norma sul diritto di recesso: tanto da ritenere necessario un nuovo e diverso procedimento innanzi alla Corte Costituzionale.

Dal canto suo la Consulta ha ancora una volta “salvato” la riforma, e non solo sotto il profilo dello strumento normativo utilizzato, che come detto aveva già superato un primo vaglio del giudice delle leggi: con un’ordinanza del 21 marzo, sono state respinte come infondate le eccezioni portate avanti dal Consiglio di Stato, il quale dovrà perciò esprimersi sui ricorsi sul presupposto della piena legittimità costituzionale del decreto del 72 ma anche della Circolare di Bankitalia riguardante il possibile rinvio sine die dei rimborsi a favore dei soci recedenti.

Ma, se tale esito è stato accolto con favore a Bari, così non è stato per i soci dell’istituto lombardo, che non escludono un ulteriore ricorso, stavolta alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, una volta che saranno rese pubbliche le motivazioni dell’ultimo pronunciamento della Consulta. Insomma, potrebbero essere i giudici di Strasburgo a sancire il vero o presunto dualismo tra i diritti del singolo risparmiatore e la stabilità del sistema nel suo complesso.

Di Lara Longinotti

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