L’UE Riconosce le Criptovalute con la Nuova Direttiva Antiriciclaggio

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La V direttiva antiriciclaggio dell’UE (direttiva 2018/843) è entrata in vigore lunedì 9 luglio, allo scopo di dettare regole stringenti e contrastare con ancora maggior forza il problema del finanziamento del terrorismo e del riciclaggio di denaro.

Una delle novità che subito catturano l’attenzione – leggendo il testo – è il riferimento alle criptovalute: “Allo scopo di combattere riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, le autorità competenti dovrebbero essere capaci, attraverso soggetti obbligati, di monitorare l’utilizzo di valute digitali“.

In particolare, l’UE si preoccupa dell’anonimato che caratterizzerebbe le criptovalute (anche se, è bene sottolinearlo, l’anonimato riguarda soltanto alcune delle monete digitali in oggetto) e che potrebbe rivelarsi uno strumento utile a chi voglia compiere attività illecite. Per questo motivo, si legge nella V direttiva antiriciclaggio: “Per contrastare i rischi legati all’anonimato, le unità nazionali di informazione finanziaria dovrebbero poter ottenere informazioni che consentano loro di associare gli indirizzi della valuta virtuale all’identità del proprietario di tale valuta. Occorre inoltre esaminare ulteriormente la possibilità di consentire agli utenti di presentare, su base volontaria, un’autodichiarazione alle autorità designate”.

Nasce il prestatore di servizi di wallet (portafoglio digitale)
Sempre allo scopo di rendere il sistema criptovalute più trasparente, la direttiva antiriciclaggio introduce la figura del prestatore di servizi di portafoglio digitale, definito quale “soggetto che fornisce servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”.

“i gruppi terroristici possono essere in grado di trasferire denaro verso il sistema finanziario dell’Unione o all’interno delle reti delle valute virtuali dissimulando i trasferimenti o beneficiando di un certo livello di anonimato su queste piattaforme”.

E ancora, si ritiene “di fondamentale importanza ampliare l’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/849 in modo da includere i prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale. Ai fini dell’antiriciclaggio e del contrasto del finanziamento del terrorismo, le autorità competenti dovrebbero essere in grado di monitorare, attraverso i soggetti obbligati, l’uso delle valute virtuali. Tale monitoraggio consentirebbe un approccio equilibrato e proporzionale, salvaguardando i progressi tecnici e l’elevato livello di trasparenza raggiunto in materia di finanziamenti alternativi e imprenditorialità sociale”

 

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