Servizi di Investimento in Italia – SIM, SICAV, SGR: Quali Le Differenze?

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SIM, SGR, SICAV, OICR: sigle non semplici da distinguere, che identificano tutte diverse forme e modalità di gestione del risparmio (in senso lato) nell’ordinamento italiano. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza sui servizi di investimento in Italia.

Sotto un profilo strettamente tecnico, il termine “Fondo comune di investimento” è associato esclusivamente all’operatività delle Società di Gestione del Risparmio (SGR), che costituiscono e collocano sul mercato le quote di quello che è a tutti gli effetti un patrimonio separato gestito in monte, cioè secondo una strategia unica e non differenziata a seconda dell’identità dell’investitore o dell’entità delle quote sottoscritte.

Al contrario, le Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) – cui recentemente si sono aggiunte le Società di investimento a Capitale Fisso (brevemente SICAF), che a differenza delle prime non prevedono la sottoscrizione di nuove azioni “in corso d’opera” – consentono (almeno teoricamente) ai soci di intervenire direttamente nelle scelte operative, tramite il loro diritto di voto. Diversamente che nelle società per azioni “ordinarie”, infatti, il capitale sociale si identifica con il patrimonio netto, che a sua volta è costituito dagli strumenti finanziari sui quali la società ha effettuato il proprio investimento.

Tutte e tre queste forme giuridiche sono riconducibili alla definizione generale di Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), appunto perché l’acquisto e la vendita di azioni, obbligazioni e derivati risponde ad una strategia unitaria. In altri termini, se il singolo partecipante non condivide le scelte della dirigenza, non può che uscire liquidando la propria quota.

Ma non è questa l’unica forma di investimento mobiliare consentita in Italia: coloro che prediligono una gestione “personalizzata” del proprio patrimonio possono usufruire del servizio di gestione di portafogli, offerto sempre dalle SGR (ma stavolta al di fuori di un Fondo comune) ma anche dalle Società di intermediazione Mobiliare (SIM), che a partire dal 1991 hanno sostituito gli agenti di cambio e sono abilitate, assieme alle banche, ad esercitare professionalmente e nei confronti del pubblico la negoziazione e il collocamento di titoli, per conto proprio o di terzi, e appunto la gestione di portafogli (brevemente, i “servizi di investimento”).

Tutti questi soggetti sono sottoposti ad un complesso regime di vigilanza, cosiddetto “per finalità”: innanzitutto la stessa costituzione richiede che sia stata rilasciata un’apposita autorizzazione da parte di Banca d’Italia, di concerto con Consob. In seguito, entrambe le authority potranno intervenire per verificare periodicamente l’operatività, autorizzare le operazioni straordinarie, convocare e rimuovere gli organi di vertice, la prima nell’ottica della “sana e prudente gestione”, della stabilità, del contenimento dei rischi, la seconda con riferimento alla trasparenza e correttezza nei confronti della clientela e del mercato nel suo insieme.

Di Lara Longinotti

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