Quali Sono le Differenze tra Trasferta, Trasferimento e Distacco
Quali sono le differenze tra trasferta, trasferimento e distacco? Questo articolo vuole dare una visione generale all’imprenditore che intende inviare i propri dipendenti di fiducia all’estero. Prima di tutto bisogna capire quali istituti del contratto permettono di variare il luogo di lavoro dei propri dipendenti. Vediamoli insieme.
Trasferta, trasferimento e distacco.
La trasferta si distingue per il carattere provvisorio dello spostamento in località diverse dalla sede di lavoro per esigenze aziendali. Essa è disciplinata dal CCNL di riferimento. Durante una trasferta il lavoratore mantiene il collegamento funzionale con la sede di provenienza difatti rimangono in mano al datore di lavoro il potere direttivo e il trattamento economico. Per un trasfertista può essere prevista un’indennità economica oltre al rimborso spese regolamentato.
Il trasferimento a differenza della trasferta ha un carattere definitivo, infatti è il mutamento del luogo di lavoro. Un lavoratore può essere trasferito da un’unità produttiva all’altra della stessa impresa per ragioni tecniche, produttive ed organizzative. Non è previsto nessun rimborso o indennità tranne espliciti accordi aziendali. Durante il trasferimento sia il potere direttivo che il trattamento economico restano in capo al datore di lavoro.
Il distacco si ha quando il datore di lavoro per soddisfare un proprio interesse pone a disposizione di un soggetto terzo il proprio lavoratore per l’esecuzione di una determinata attività. Per l’intera durata il potere direttivo sul lavoratore distacco è dell’azienda in cui offre il servizio mentre il trattamento economico è a capo del datore di lavoro, che può essere rimborsato. E’ comunque consigliabile un accordo scritto tra le due imprese per tutti i dettagli. Sia il trasferimento che il distacco devono essere obbligatoriamente comunicato entro 5 giorni al centro per l’impiego.
In caso di distacco all’estero è solito sospendere il rapporto di lavoro con l’azienda Italiana (collocazione in aspettativa non retribuita) per riprendere al ritorno. Infatti mentre si è all’estero si istaura un nuovo rapporto di lavoro con l’impresa straniera.
Aspetti previdenziali e assicurativi
L’obbligazione contributiva è soggetta al principio della territorialità, quindi i contributi del lavoratore distaccato sono versati nel paese che lo ospita.
L’eccezione al principio della territorialità è rappresentata dal distacco previdenziale con determinate caratteristiche:
- L’invio del lavoratore sia temporaneo e non per sostituzione di personale;
- Il lavoratore provenga da un’azienda italiana a cui è connesso con un rapporto di dipendenza e soprattutto il lavoro sia svolto nel interesse di quest’ultima.
Un’altra eccezione al principio della territorialità e quando l’attività lavorativa è resa normalmente in più paesi membri della CE, infatti, è possibile mantenere il trattamento previdenziale del paese di residenza se almeno il 25% dell’attività lavorativa sia svolto in esso.
Riguardo alle prestazioni sanitarie sono sempre erogate dal paese che accoglie il lavoratore distaccato ma il relativo onere economico è a carico degli enti italiani.
Il datore di lavoro o l’Inps con il sistema di anticipo e conguaglio corrispondono l’indennità di malattia o maternità a condizione che il lavoratore abbia inviato la documentazione necessaria. Identico meccanismo vale per l’infortunio o la malattia professionale. Per beneficiare dell’esenzione temporanea dell’obbligo contributivo e dell’assistenza sanitaria è necessario che il datore di lavoro lo comunichi all’ente.0
Ai fini assicurativi invece l’Inail adatta le tariffe in base all’attività all’estero, previa comunicazione obbligatoria del datore di lavoro
A cura di People&Numbers
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