Trading online e opzioni binarie: le nuove regole dell’Esma

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La regolamentazione del mercato finanziario non va in vacanza. Nel corso dell’estate sono entrate in vigore le nuove disposizioni dell’agenzia europea per la regolamentazione dei mercati finanziari (Esma), pubblicate alla fine di marzo, che intervengono pesantemente su due settori tanto ampi quanto rischiosi: il trading online e le opzioni binarie.

Opzioni binarie paragonate alla roulette russa
Per la precisione, il regolatore si è mosso con tempi e modalità diverse per i due strumenti interessati: già dall’inizio di luglio sono state vietate tout court la sponsorizzazione e la distribuzione presso la clientela retail delle cosiddette “opzioni binarie”, tramite le quali l’investitore stipula un contratto di durata limitata (un’ora, o anche pochi minuti) la cui remunerazione deriva dal fatto che il prezzo dello strumento sottostante aumenti o diminuisca in quel lasso di tempo. La denominazione “binaria” deriva proprio dalla presenza di due sole opzioni, che rende del tutto appropriato il paragone alla roulette russa: a fronte di un rischio di perdita del 50%, del tutto analogo a quello che si riscontra nel gioco d’azzardo, l’eventuale successo determina una remunerazione inferiore al multiplo del capitale investito, in quanto l’attività del broker prescelto -che inoltre negozia in conto proprio, con i conflitti di interesse che ne conseguono- deve necessariamente essere remunerata. A ciò si aggiunge l’oggettiva aggressività ed invadenza del marketing legato alle opzioni binarie, che tende ad esaltare eccessivamente le probabilità di guadagno e appare come popup sui siti più disparati.

D’altro canto, evitare le perdite sulle opzioni binarie può risultare difficile persino per gli operatori esperti – che pure saranno meno impattati dalle nuove normative, che trovano applicazione principalmente agli investitori cosiddetti retail – in quanto l’orizzonte temporale estremamente breve impedisce di impiegare utilmente i modelli che consentono di effettuare previsioni sull’andamento di un titolo o di una valuta.

Trading online con CFD e leva finanziaria: le nuove regole
Risale invece al primo di agosto la limitazione alla leva finanziaria sugli strumenti finanziari scambiati online in mercati non regolamentati, che inciderà in particolare sui Cfd (contratti per differenza), derivati tramite i quali l’acquirente, a fronte del pagamento di un tasso di interesse, riceve il rendimento dell’attività finanziaria sottostante. La leva finanziaria, come noto, consente di investire somme anche molto elevate pur disponendo di un capitale (relativamente) contenuto: ad esempio, applicando il massimo di leva consentito per le principali valute, cioè 30:1, il cliente può effettuare un investimento di 30.000€ anche se il suo conto di trading vanta un saldo di soli 1.000€.

Per tutti gli altri asset, la leva finanziaria massima consentita è di molto inferiore: 20:1 per le valute non principali, l’oro e i maggiori indici di borsa, 10:1 per le altre commodities e gli altri indici azionari, 5:1 per i singoli titoli e 2:1 per le criptovalute. Su queste scelte non hanno tardato ad arrivare le critiche degli operatori, che ritengono questi livelli eccessivamente rigidi, troppo inferiori rispetto alla proporzione 1:50 in vigore negli Stati Uniti, a cui proponeva di rifarsi anche la Financial Conduct Authority, l’organo di supervisione del mercato finanziario britannico.

Non solo, i broker avranno l’obbligo di porre termine al contratto liquidandone il saldo quando le perdite avranno superato una soglia prestabilita e proporzionale rispetto al margine minimo richiesto dal cliente, fermo restando che la perdita legata al singolo contratto non potrà essere superiore all’importo del conto acceso dal cliente per effettuare gli investimenti: limitazioni non di poco conto, considerato che nei vari Paesi europei la percentuale delle posizioni in perdita oscilla tra il 74 e l’89% del totale. Vengono inoltre vietati totalmente i bonus e qualunque altra forma di incentivo economico per l’esecuzione o la prosecuzione di attività di trading.

Durata limitata… o forse no?!
Il regolamento MiFIR prevede che Esma possa adottare questo tipo di misure solo temporaneamente, ma è prevedibile che l’autorità ne reiteri l’applicabilità anche oltre il limite previsto di tre mesi: pertanto, è del tutto probabile che nel prossimo futuro verranno registrate flessioni anche significative nel livello degli scambi, come insegna il caso giapponese in cui a fronte una riduzione della leva finanziaria da 100 a 25, il mercato richiese alcuni anni per “digerire” la restrizione. Così come sono prevedibili una serie di fusioni e acquisizioni che concentreranno il mercato presso pochi grandi operatori.

Tali iniziative manifestano una volontà dell’autorità di intervenire in maniera sempre più incisiva anche sui mercati non regolamentati: il che certo migliora notevolmente la tutela per gli investitori e il mercato nel suo complesso, ma aumenta il rischio di una “fuga” degli intermediari verso ordinamenti meno tutelanti di quello europeo, se non verso Paesi offshore nei quali non solo l’operatività è meno sicura per il cliente ma si registrano mancanze gravi anche sotto i profili tributari e penalistici.

Di Lara Longinotti

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