Pagamenti Digitali: PSD2 e l’Introduzione dei Third Party Provider

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Il 2018 è stato un anno importante per il mondo dei pagamenti digitali e non solo: il 13 gennaio, tramite il decreto legislativo 218 del 15 dicembre 2017, l’Italia ha dato attuazione alla seconda direttiva sui pagamenti digitali (Direttiva 2015/2366/UE, meglio nota come PSD2) nonché al regolamento 2015/751/UE o IFR (acronimo di Interchange Fee Regulation), in materia di commissioni applicabili sui pagamenti con carta, apportando una serie di modifiche sia al Testo Unico Bancario sia al decreto legislativo 11 del 2010 con il quale era stata a sua volta recepita la PSD1.

Quest’ultima (direttiva 2007/64/CE) aveva introdotto nell’ordinamento italiano gli Istituti di Pagamento -intermediari abilitati ad offrire un’ampia serie di servizi per l’effettuazione e la ricezione di pagamenti, diversi dall’emissione di moneta elettronica- e faceva esplicita menzione dell’uso di “strumenti tecnologici”, i quali hanno poi subito tali e tante evoluzioni da rendere urgente e opportuna una revisione ampia della normativa: l’iter, iniziato nel 2013 su impulso della Commissione, ha condotto all’approvazione della nuova direttiva nel novembre 2015.

Anche questa volta, con riguardo alla PSD2, una delle maggiori novità è l’introduzione di nuovi intermediari, i cosiddetti Third Party Provider, abilitati alla prestazione del “servizio di disposizione di ordini di pagamento” ovvero del “servizio di informazione sui conti”: nel primo caso, l’utente potrà impartire un ordine di pagamento senza accedere ai servizi della propria banca o dell’intermediario presso il quale detiene il conto di pagamento o la carta, nel secondo potrà visualizzare il saldo del proprio conto ovvero la disponibilità presente sulla propria carta di credito, sempre senza un accesso diretto al suo Home banking. Per nessuno di questi servizi è richiesta l’instaurazione di un rapporto contrattuale tra l’intermediario presso cui è stato acceso il conto o che ha emesso la carta e il TPP, questo allo scopo di rendere più agevole la diffusione sul mercato delle nuove soluzioni di pagamento, atteso che viene espressamente vietata l’applicazione a carico del cliente di commissioni più onerose a seguito dell’esecuzione dell’operazione tramite una “terza parte”.

Entrambi questi servizi pongono interrogativi e necessità nuove riguardo la privacy e la sicurezza degli utenti, in quanto i dati necessari per l’autenticazione sui siti e le applicazioni della propria banca andranno necessariamente condivisi con un’interfaccia terza e distinta; da qui l’accento posto dalla nuova normativa sulle procedure di autenticazione forte, come previste dal regolamento delegato 2018/389/UE e dalle norme tecniche dell’Autorità Bancaria Europea, che troveranno integrale applicazione a partire dal 14 settembre 2019 e che contribuiranno a fissare standard comuni anche per quanto concerne le API (Application Programming Interface), vale a dire le procedure che consentono a programmi, applicazioni e software di varia provenienza e funzione di dialogare tra loro.

Cosa succederà con la PSD2?
In questo contesto, è probabile che il mercato finirà per indirizzarsi su una o più delle opzioni rese disponibili dalla normativa e dall’evoluzione tecnologica, che potranno cambiare nel corso del tempo e che limiteranno di fatto le facoltà di scelta degli utenti; dal canto loro le banche non potranno che adeguarsi alle nuove forme di Open banking, fermo restando che non è affatto vietato il ricorso a piattaforme proprietarie, e che non vi è alcun obbligo di instaurare rapporti con i Third Party Provider.

E’ forse prematuro valutare l’impatto della PSD2 e di questi nuovi intermediari sul mercato italiano ed europeo, considerata la loro recentissima introduzione: tuttavia, è lecito supporre che i nuovi servizi di pagamento costituiranno un’opportunità importante sia per le piattaforme di e-commerce sia per applicazioni nuove, capaci di diffondere la cultura del risparmio anche tra i più giovani e di consentire forme di accesso al mercato finanziario anche a soggetti con capacità di spesa limitate.

A cura di Lara Longinotti

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